Art. 58. 1. Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali; c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica; d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno; e) sovraintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta; f) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; g) presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonche' annualmente una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione; h) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta; i) indice i referendum regionali; l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. 2. Il Presidente della Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.