(Statuto Regione Umbria- art. 58)
                              Art. 58. 
  1. Il Presidente della Giunta: 
   a) rappresenta la Regione; 
   b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali; 
   c) dirige le funzioni amministrative  delegate  dallo  Stato  alla
Regione essendone responsabile verso il  Consiglio  regionale  ed  il
Governo della Repubblica; 
   d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine  del
giorno; 
   e) sovraintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei
membri della Giunta; 
   f) ha  la  rappresentanza  in  giudizio  della  Regione  e,  salvo
riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorita' giudiziaria  i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; 
   g)  presenta  al  Consiglio  gli  atti  da  sottoporre  alla   sua
approvazione,  nonche'  annualmente  una   relazione   sull'attivita'
dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti
di programmazione; 
   h) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta; 
   i) indice i referendum regionali; 
   l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione,
dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica. 
  2. Il Presidente della Giunta e' responsabile del  proprio  operato
di fronte al Consiglio.