(Statuto Regione Umbria- art. 59)
                              Art. 59. 
  1. La Giunta regionale  e'  responsabile  dell'indirizzo  politico-
amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio. 
  2. La Giunta regionale esercita tutte  le  funzioni  amministrative
che non rientrino espressamente nella competenza degli  altri  organi
della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale: 
   a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; 
   b) predisporre annualmente il  bilancio  preventivo  ed  il  conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; 
   c) proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo  politico
generale e di programmazione; 
   d) sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici  regionali  e
vigilare  su  quelli  affidati  ad  aziende  speciali   e   ad   enti
amministrativi istituiti dalla Regione; 
   e) amministrare nei  limiti  e  nei  modi  stabiliti  dalla  legge
regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e  deliberare  ed
approvare i contratti; 
   f) deliberare in materia di liti  attive  e  passive,  rinunzie  e
transazioni. 
  3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate
dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.