(Statuto Regione Umbria- art. 62)
                              Art. 62. 
  1. Gli uffici di Presidente  e  di  componente  della  Giunta  sono
incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico  comunque
dipendente o controllato dalla Regione. 
  2.  Sono  altresi'  incompatibili  con  l'ufficio  di   Consigliere
provinciale e di Consigliere comunale nei  Comuni  con  oltre  20.000
abitanti.