(Statuto Regione Umbria- art. 63)
                              Art. 63. 
  1.  L'iniziativa  delle  leggi,  dei  regolamenti  e   degli   atti
amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43,
appartiene alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio.  Appartiene
altresi', secondo le  modalita'  stabilite  con  legge  regionale,  a
ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali  dei  comuni  che
singolarmente o unitamente ad altri raggiungano una  popolazione  non
inferiore  a   10.000   abitanti   o   ad   almeno   cinque   comuni,
indipendentemente dalla consistenza demografica. 
  2. I Consigli comunali o provinciali debbono deliberare la proposta
a maggioranza di due terzi dei componenti. 
  3.  I  cittadini  della  Regione  e   le   loro   associazioni   ed
organizzazioni esercitano l'iniziativa delle leggi,  dei  regolamenti
regionali e degli atti amministrativi di indirizzo e  programmazione,
di cui all'articolo 43, mediante la  proposta,  da  parte  di  almeno
3.000 elettori, di un progetto redatto secondo le modalita' stabilite
dalla legge regionale.