(Statuto Regione Umbria- art. 71)
                              Art. 71. 
  1. La Regione riconosce nel referendum il carattere di fondamentale
istituto di democrazia e ne favorisce lo svolgimento. 
  2. Possono essere indetti nel territorio della Regione  secondo  le
modalita' e forme stabilite dalla  legge,  referendum  abrogativi  di
leggi, regolamenti ed atti amministrativi di competenza del Consiglio
regionale ai sensi dell'articolo 43; possono essere altresi'  indetti
referendum consultivi al fine di  conoscere  gli  orientamenti  della
comunita' regionale o di  comunita'  locali  su  specifici  temi  che
comunque interessino l'iniziativa  politica  e  amministrativa  della
Regione.