Art. 76. 1. Con legge regionale e' istituito l'Ufficio del difensore civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attivita'. 2. La legge regionale determina i limiti e le modalita' di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalita' della sua nomina.