(Statuto Regione Umbria- art. 76)
                              Art. 76. 
  1. Con legge regionale e' istituito l'Ufficio del difensore  civico
con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa della  Regione  a  tutela  degli
interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al
Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attivita'. 
  2. La  legge  regionale  determina  i  limiti  e  le  modalita'  di
svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalita' della sua
nomina.