(Statuto Regione Umbria- art. 82)
                              Art. 82. 
  1. Gli uffici della Regione  sono  istituiti  in  base  alla  legge
regionale. 
  2. Agli impieghi regionali si accede per pubblico concorso salvo  i
casi previsti dalla legge. 
  3. E'ammesso per questioni specifiche e per periodi determinati  il
conferimento  di  incarichi  a  persone  di  comprovata  capacita'  e
professionalita'.