(Statuto Regione Umbria- art. 86)
                              Art. 86. 
  1.  Le  leggi  di  revisione  dello  Statuto  sono  deliberate  dal
Consiglio regionale a  maggioranza  dei  Consiglieri  assegnati  alla
Regione. 
  2. Le leggi di revisione sono  inviate  alle  Camere  entro  cinque
giorni dalla deliberazione e sono  promulgate  dal  Presidente  della
Giunta entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
approvazione. 
  3. L'abrogazione totale dello Statuto non e' ammessa, se non previa
deliberazione di un nuovo Statuto.