(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                              DIVIDENDI 
1. I  dividendi  pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, se  l'effettivo  beneficiario  dei  dividendi  possiede,
direttamente o indirettamente il 25 per cento  o  piu'  del  capitale
della societa' che paga i dividendi,  tali  dividendi  possono  anche
essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che  paga  i
dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione  di  detto
Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per  cento
dell'ammontare lordo dei dividendi.  Le  autorita'  competenti  degli
Stati contraenti  regoleranno  di  comune  accordo  le  modalita'  di
applicazione  di  tali  limitazioni.  Il   paragrafo   non   riguarda
l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati  i
dividendi. 
3. Ai fini del presente Articolo il  termine  "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettate  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui  la  societa'
che paga i dividendi e'  residente  sia  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente a detta stabile organizzazione o base  fissa.  In  tal
caso, i dividendi sono imponibili in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
5. Qualora una societa' residente  di  uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato,  o  che  la  partecipazione  generatrice  dei   dividendi   si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una  base
fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna  imposta,  a
titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.