(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  soltanto  in
detto altro Stato. 
2. Ai fini del presente Articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili del  debitore,  i  premi  ed  altri  frutti
connessi a tali titoli, obbligazioni di prestiti  e  dei  crediti  di
qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile,  in  base
alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai
redditi di somme date in prestito. 
3. Il paragrafo 1 non si applica nel  caso  in  cui  il  beneficiario
effettivo  degli  interessi,  residente  di  uno  Stato   contraente,
eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale  provengono   gli
interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una  libera  professione
mediante una base fissa ivi situata ed il  credito  generatore  degli
interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione
o base fissa. In tal caso, gli interessi  sono  imponibili  in  detto
altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente  in  cui  e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e beneficiario effettivo o tra ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito  per  il  quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario  effettivo  in   assenza   di   simili   relazioni,   le
disposizioni  del  presente  Articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.