(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto Stato,  ma  se  la  persona  che  percepisce  i  canoni  ne  e'
l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere
il 10  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  canoni.  Le  autorita'
competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune  accordo  le
modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  Articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto di autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive,
di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di  commercio,  o  di  un
modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti,
nonche'  per  l'uso  o  la  concessione  in  uso  di  un'attrezzatura
industriale, commerciale o scientifica o per informazioni concernenti
un'esperienza  acquisita  nel  campo   industriale,   commerciale   o
scientifico, ma non comprende onorari per servizi di consulenza e  di
assistenza tecnica connessi ai suddetti beni ed attivita'. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di  una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione
o base fissa. In tal caso i canoni sono  imponibili  in  detto  altro
Stato contraente secondo la propria legislazione. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base  fissa  per  le  cui  necessita'  e'  stato
contratto l'obbligo al pagamento dei canoni  e  tali  canoni  sono  a
carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i  canoni  stessi
si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori
e beneficiario effettivo o tra ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto  della  prestazione,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  Articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei  pagamenti  e'  soggetta  a  tassazione  in   conformita'   della
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle  altre
disposizioni della presente Convenzione.