(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili  secondo  la
definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo  6,  sono  imponibili
nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
della  proprieta'  aziendale  di  una  stabile   organizzazione   che
un'impresa di uno Stato contraente ha  nell'altro  Stato  contraente,
ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di  cui  dispone
un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente  per
l'esercizio di  una  professione  indipendente,  compresi  gli  utili
derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione  (da  sola
od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa sono imponibili
nell'altro Stato. 
3.  Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  navi  od  aeromobili
impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro
esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui  e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di  beni  diversi  da  quelli
indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto  nello  Stato
contraente di cui l'alienante e' residente.