(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio  di  un  libera  professione  o  da  altre   attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato, a meno che egli non  disponga  abitualmente  nell'altro  Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'.  Se
egli dispone di una  tale  base  fissa,  i  redditi  sono  imponibili
nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura  in  cui  essi
sono imputabili a detta base fissa. 
2. L'espressione "libera professione" comprende, in  particolare,  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.