Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.