(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione od  ente,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato. 
    b)  Tuttavia,  tali  remunerazioni   sono   imponibili   soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: 
      i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo  di
rendervi i servizi. 
  2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una  sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente  locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a
una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
    b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'-  altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli Articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di un'attivita' commerciale esercitata da uno degli Stati
contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale.