(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente  Convenzione  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di ciascuno Stato contraente,  qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte  prelevate
sul reddito complessivo,  o  su  elementi  del  reddito  comprese  le
imposte sugli utili  derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o
immobili, le imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  o
salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte  sui  plusvalori
realizzati. 
3. Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono,  in
particolare: 
      a) per quanto concerne il Kuwait: 
        1 - l'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  (the
corporate income tax); 
        2 - ogni altro tributo prelevato in  luogo  dell'imposta  sul
reddito inclusa la percentuale degli utili netti  delle  societa'  di
partecipazione versati alla Fondazione del  Kuwait  per  lo  Sviluppo
delle Scienze (any other  contribution  collected  in  place  of  the
income tax including the percentage of the  net  profits  of  sharing
companies paid to  the  Kuwait  Foundation  for  the  Advancement  of
Sciences); e 
        3 - la  Zakat,  ancorche'  riscosse  mediante  ritenuta  alla
fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta kuwaitiana"). 
      b) per quanto concerne l'Italia: 
        1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e 
        2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche'
riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali
"imposta italiana"). 
4. La presente Convenzione si applichera' anche alle  imposte  future
di natura identica o sostanzialmente analoga che  verranno  istituite
dopo  la  firma  della  presente  Convenzione  in   aggiunta   o   in
sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita'  competenti  degli
Stati contraenti si comunicheranno le modifiche  rilevanti  apportate
alle rispettive legislazioni fiscali.