(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                           PROFESSORI ED INSEGNANTI 
  Un professore o un insegnante il quale  soggiorni  temporaneamente,
per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo
scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso  una  universita',
istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che  e',
o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro
Stato contraente, e' esente da  imposizione  nel  detto  primo  Stato
contraente per le remunerazioni che  riceve  in  dipendenza  di  tali
attivita' di insegnamento o di ricerca.