(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo
Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato,
riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato  non  sono
imponibili in detto Stato, purche' tali remunerazioni  provengano  da
fonti situate al di fuori dello stesso Stato 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le  remunerazioni  che
uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente  prima  di
recarsi in  uno  Stato  contraente,  un  residente  dell'altro  Stato
contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente
ai fini di istruzione o di apprendistato riceve un corrispettivo  per
servizi temporanei resi in detto  altro  Stato  contraente  non  sono
imponibili in detto altro Stato, purche' tali servizi siano  connessi
alla sua istruzione  o  apprendistato  e  le  remunerazioni  di  tali
servizi siano  necessarie  per  integrare  le  risorse  destinate  al
proprio mantenimento.