(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno  Stato  contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli Articoli
precedenti della presente Convenzione  sono  imponibili  soltanto  in
questo Stato. 
2. Le disposizioni del paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi,
diversi da quelli provenienti da beni immobili cosi' come definiti al
paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di  tali
redditi che sia  un  residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti
nell'altro  Stato   contraente   sia   un'attivita'   commerciale   o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
il diritto o il bene produttivo del reddito  si  ricolleghi  a  detta
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito sono imponibili in detto altro Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione.