(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede
elementi di reddito che sono imponibili  nel  Kuwait,  L'Italia,  nel
calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo  2
della presente Convenzione, puo' includere nella base  imponibile  di
tali  imposte  detti  elementi  di  reddito  a  meno   che   espresse
disposizioni   della   presente    Convenzione    non    stabiliscano
diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'
calcolate l'imposta sul reddito pagata  nel  Kuwait,  ma  l'ammontare
della  deduzione  non  puo'  eccedere  la  quota  d'imposta  italiana
attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli  stessi  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo.
Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di  reddito
venga assoggettato in  Italia  ad  imposizione  mediante  ritenuta  a
titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di  detto  reddito  in
base alla legislazione italiana. 
3. Per quanto concerne il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede
elementi di reddito che sono imponibili in  Italia,  il  Kuwait  puo'
assoggettare ad imposta questi elementi di reddito e  puo'  accordare
uno sgravio per  le  imposte  italiane  corrisposte  ai  sensi  delle
disposizioni della propria legislazione  interna.  In  tal  caso,  il
Kuwait deve dedurre dalle  imposte  cosi'  calcolate,  l'imposta  sul
reddito pagate in Italia, ma l'ammontare  della  deduzione  non  puo'
eccedere la quota di  imposta  kuwaitiana  attribuibile  ai  predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi  concorrono
alla formazione del reddito complessivo. 
4. L'imposta e' determinata nei confronti dei residenti  di  entrambi
gli  Stati  contraenti   in   conformita'   delle   loro   rispettive
legislazioni interne a meno che non sia stabilito diversamente  nella
presente Convenzione.