(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. la  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di  uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo ad uno Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione
alla loro situazione o ai loro carichi  di  famiglia  anche  mediante
sussidi governativi o sociali. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dellArticolo 9,  del
paragrafo 5 dell'Articolo 11, o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli
interessi, i canoni e le altre spese  pagati  da  un'impresa  di  uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni dell'articolo 2, alle imposte sul reddito di goni natura
o denominazione.