(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lui
un'imposizione non conforme  alla  presente  Convenzione  egli  puo',
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione  nazionale
di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorita' competente dello
Stato contraente di cui  e'  residente  o,  se  il  suo  caso  ricade
nell'ambito di applicazione  del  paragrafo  1  dell'Articolo  24,  a
quella degli Stati contraenti di cui  possiede  la  nazionalita'.  Il
caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono  la  prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione  non  conforme
alle disposizioni della presente Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungimento  di
tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad
una Commissione formata da rappresentanti delle autorita'  competenti
degli Stati contraenti.