(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati  contraenti
relative alle imposte  previste  dalla  presente  Convenzione,  nella
misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria  alla
Convenzione  nonche'  per   prevenire   le   evasioni   fiscali.   Le
informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute  in  base  alla  legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od
autorita' (ivi compresi i  tribunali  e  gli  organi  amministrativi)
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei  procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi  relativi  a
tali  imposte.  Dette  persone  od   autorita'   utilizzeranno   tali
informazioni  soltanto  per  questi  fini.  Le  predette  persone  od
autorita' potranno servirsi  di  queste  informazioni  nel  corso  di
udienze pubbliche o nei giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
    a)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
    b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
    c) di  trasmettere  informazioni  che  rivelerebbero  un  segreto
commerciale, industriale o professionale oppure informazioni  la  cui
comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.