Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria alla Convenzione nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.