Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica in conformita' degli obblighi costituzionali dei due Stati contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1984; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1984. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.