(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica  in  conformita'
degli  obblighi  costituzionali  dei  due  Stati  contraenti  e   gli
strumenti di ratifica  saranno  scambiati  per  via  diplomatica  non
appena possibile. 
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data  dello  scambio  degli
strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
1984; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul  reddito  alle  imposte
applicabili  per  ogni   periodo   d'imposta   che   inizia   il,   o
successivamente al, 1° gennaio 1984. 
3. Le domande di rimborso o di  accreditamento  cui  da'  diritto  la
presente  Convenzione  con  riferimento  alle  imposte   dovute   dai
residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi
che iniziano il,  o  successivamente  al,  1°  gennaio  1984  e  fino
all'entrata in  vigore  della  presente  Convenzione,  devono  essere
presentate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e'
stata prelevata.