(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richiesta una diversa interpretazione: 
    a) il termine "Kuwait" designa lo Stato del Kuwait e comprende le
zone al di fuori del mare territoriale del Kuwait che, ai sensi della
legislazione del Kuwait concernente  la  ricerca  e  lo  sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate  come  zone  nelle
quali possono essere esercitati i diritti del Kuwait  riguardanti  il
fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali; 
    b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende
le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi
della legislazione italiana concernente la ricerca e lo  sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate  come  zone  nelle
quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti  il
fondo ed il sottosuolo marino, nonche' le loro risorse naturali; 
    c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato
contraente"  designano,  come  il  contesto  richiede,  il  Kuwait  o
l'Italia; 
    d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
    e) il termine  "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica
costituita ai sensi del diritto pubblico o privato e  comprende,  nel
caso del Kuwait, lo Stato del Kuwait e le sue suddivisioni  politiche
nonche' i suoi enti  locali  o  qualsiasi  ente  che  e'  considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
    f) le espressioni "impresa di uno Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
    g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di
trasporto effettuato per mezzo di una nave  o  di  un  aeromobile  da
parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata  in
uno Stato contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o
l'aeromobile sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'  situate
nell'altro Stato contraente; 
    h) il termine "nazionali" designa: 
      1. le persone fisiche che possiedono  la  nazionalita'  di  uno
Stato contraente; 
      2. le persone giuridiche, societa' di persone  ed  associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato 
    i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      1. per quanto concerne il Kuwait: il Ministro delle  Finanze  o
il suo rappresentante autorizzato; 
      2. per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 
2. Per l'applicazione della presente  Convenzione  da  parte  di  uno
Stato  contraente,  le  espressioni  non  ivi   definite   hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato  contraente  relativa  alle  imposte  oggetto  della   presente
Convenzione,  a  meno  che  il  contesto  non  richieda  una  diversa
interpretazione.