(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
  La presente Convenzione rimarra' in vigore per un periodo di cinque
anni e successivamente per un eguale periodo o  periodi  a  meno  che
ciascuno Stato contraente notifichi per iscritto all'altro, sei  mesi
prima della scadenza del periodo iniziale o di  uno  succcessivo,  la
sua  intenzione  di  denunciare  la  Convenzione.  In  tal  caso,  la
Convenzione cessera' di applicarsi: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate  il  o  successivamente  al  1°  gennaio
dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul  reddito  alle  imposte
applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente
al 1° gennaio dell'anno solare  immediatamente  successivo  a  quello
della denuncia. 
  In fede di che i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatta  in  duplice  esemplare  a  Roma   il   17   Dicembre   1987,
corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408  H,in  lingua  italiana,
araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. 
  In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. 
    

Per il Governo dello             Per il Governo della
Stato del Kuwait                 Repubblica Italiana


    

              Parte di provvedimento in formato grafico