PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso: a) che, con riferimento all'Articolo 3,paragrafo 1,lettera e), le istituzioni governative si considerano, conformemente all'affiliazione, residenti della Repubblica italiana o dello Stato del Kuwait. Un'istituzione si considera istituzione governativa quando e' stata creata dal governo di uno degli Stati contraenti o, per quanto concerne la Repubblica italiana, da una delle sue suddivisioni politiche, per l'espletamento di pubbliche funzioni e che sia riconosciuta come tale di comune accordo dalle autorita' competenti degli Stati contraenti; b) che, con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 1,per quanto concerne lo Stato del Kuwait, il termine "residente" comprende una persona fisica che ha il suo domicilio nello Stato del Kuwait ed ha la nazionalita' del Kuwait nonche' una societa' che e' costituita nello Stato del Kuwait e che ha ivi la sua sede di direzione effettiva; c) che, con riferimento all'Articolo 5, una persona di cui al paragrafo 5 di detto Articolo deve essere legalmente e finanziariamente indipendente dalla impresa; d) che, con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione e che sono conformi alla prassi internazionale; e) che, con riferimento all'Articolo 8,un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non e' assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente; f) che, con riferimento all'Articolo 15, le disposizioni del paragrafo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto Articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato contraente; g) che,con riferimento all'Articolo 24,il diritto di uno Stato contraente di concedere un'esenzione o una riduzione fiscale ai propri cittadini residenti di detto Stato contraente non viene limitato da detto Articolo; h) che, con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1,l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione; i) che le disposizioni dell'Articolo 28, paragrafo 3, non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione; j) che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 29, paragrafo 1 dell'Articolo 8 saranno applicabili con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1980; k) che le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi: alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia, nonche' ai corrispondenti enti kuwaitiani, sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 della Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, in lingua italiana araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico