(Protocollo Aggiuntivo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
alla Convenzione tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie  imposizioni  in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. 
  All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra
il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  dello  Stato  del
Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia  di  imposte  sul
reddito e per prevenire le evasioni  fiscali,  i  sottoscritti  hanno
convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte
integrante della detta Convenzione. 
  Resta inteso: 
    a) che, con riferimento all'Articolo 3,paragrafo 1,lettera e), le
istituzioni     governative     si     considerano,     conformemente
all'affiliazione, residenti della Repubblica italiana o  dello  Stato
del Kuwait. 
    Un'istituzione si considera  istituzione  governativa  quando  e'
stata creata dal governo di uno degli Stati contraenti o, per  quanto
concerne la  Repubblica  italiana,  da  una  delle  sue  suddivisioni
politiche,  per  l'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  che  sia
riconosciuta come tale di comune accordo dalle  autorita'  competenti
degli Stati contraenti; 
    b) che, con riferimento all'Articolo 4,  paragrafo  1,per  quanto
concerne lo Stato del Kuwait, il termine  "residente"  comprende  una
persona fisica che ha il suo domicilio nello Stato del Kuwait  ed  ha
la nazionalita' del Kuwait nonche' una  societa'  che  e'  costituita
nello Stato del Kuwait  e  che  ha  ivi  la  sua  sede  di  direzione
effettiva; 
    c) che, con riferimento all'Articolo 5, una  persona  di  cui  al
paragrafo  5   di   detto   Articolo   deve   essere   legalmente   e
finanziariamente indipendente dalla impresa; 
    d)  che,   con   riferimento   all'Articolo   7,   paragrafo   3,
l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile
organizzazione"  designa   le   spese   direttamente   connesse   con
l'attivita' della stabile organizzazione e  che  sono  conformi  alla
prassi internazionale; 
    e) che, con riferimento all'Articolo 8,un'impresa  di  uno  Stato
contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in
traffico internazionale  non  e'  assoggettabile  ad  alcuna  imposta
locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente; 
    f) che, con riferimento  all'Articolo  15,  le  disposizioni  del
paragrafo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di  detto  Articolo  si
applicano anche  alle  remunerazioni  percepite  dagli  impiegati  di
imprese di trasporto aereo  di  uno  Stato  contraente  che  svolgono
attivita' nell'altro Stato contraente; 
    g) che,con riferimento all'Articolo 24,il diritto  di  uno  Stato
contraente di concedere  un'esenzione  o  una  riduzione  fiscale  ai
propri cittadini  residenti  di  detto  Stato  contraente  non  viene
limitato da detto Articolo; 
    h)   che,   con   riferimento    all'Articolo    25,    paragrafo
1,l'espressione  "indipendentemente  dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale" significa che l'attivazione  della  procedura
amichevole  non  e'  in  alternativa  con  la  procedura  contenziosa
nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la
controversia concerne  un'applicazione  delle  imposte  italiane  non
conforme alla Convenzione; 
    i)  che  le  disposizioni  dell'Articolo  28,  paragrafo  3,  non
impediscono alle  competenti  Autorita'  degli  Stati  contraenti  di
stabilire di comune  accordo  procedure  diverse  per  l'applicazione
delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione; 
    j) che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 29, paragrafo  1
dell'Articolo  8  saranno  applicabili  con  riferimento  agli  utili
realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o  successivamente
al, 1° gennaio 1980; 
    k) che le remunerazioni corrisposte  ad  una  persona  fisica  in
relazione ai servizi resi: alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.),
all'Azienda di Stato  italiana  delle  Poste  e  Telegrafi  (PP.TT.),
all'Istituto  italiano  per  il  Commercio  con  l'Estero   (I.C.E.),
all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla  Banca  d'Italia,
nonche'  ai  corrispondenti  enti  kuwaitiani,  sono  regolate  dalle
disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai
paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 della Convenzione. 
        Fatto in duplice  esemplare  a  Roma  il  17  Dicembre  1987,
corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H,  in  lingua  italiana
araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. 
       In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. 
    

Per il Governo dello             Per il Governo della
Stato del Kuwait                 Repubblica Italiana


    

              Parte di provvedimento in formato grafico