(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENZA 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della  sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse  ricavano
da fonti situate in detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica  e'  residente  di  entrambi  gli  Stati  contraenti,  la  sua
situazione e' determinata nel seguente modo: 
    (a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente
nel  quale  ha  un'abitazione  permanente.  Quando  essa  dispone  di
un'abitazione  permanente  in  ciascuno  degli  Stati  contraenti  e'
considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
    (b) se non si puo' determinare  lo  Stato  contraente  nel  quale
detta persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
medesima non  ha  un'abitazione  permanente  in  alcuno  degli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato  contraente  in
cui soggiorna abitualmente; 
    (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato  in  cui  si
trova la sede della sua direzione effettiva.