(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende  in  particolare,
ma non esclusivamente: 
    a) una sede di direzione; 
    b) una succursale; 
    c) un ufficio; 
    d) un'officina; 
    e) un laboratorio; 
    f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione  di  risorse
naturali; 
    g) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la
cui durata oltrepassa i sei mesi. 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    a) si fa uso di una installazione ai soli fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 
    b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai  soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate  ai  soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    d) una sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini di svolgere ricerche scientifiche per l'impresa  od  ogni  altra
attivita' di carattere preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha,
ed abitualmente esercita nello Stato stesso, il potere di  concludere
contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita'
sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; ovvero  se  non  ha
tale potere ma dispone in detto primo Stato di un deposito  di  merce
dal quale abitualmente essa vende merci per conto dell'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa ha una "stabile organizzazione" in
uno Stato contraente per il solo fatto che essa sta trattando in tale
Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale  o  di
ogni altro intermediario che  goda  di  uno  status  indipendente,  a
condizione  che  dette  persone  agiscano  nell'ambito   della   loro
ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  in  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.