(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili (compresi i redditi delle attivita'  agricole  o  forestali)
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
2. L'espressione "beni immobili"  e'  definita  in  conformita'  alla
legislazione dello  Stato  contraente  in  cui  i  beni  stessi  sono
situati. L'espressione comprende  in  ogni  caso  gli  accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti  ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria.  L'usufrutto  di  beni  immobili  o  i  diritti
relativi a  canoni  variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la
concessione dello sfruttamento di giacimenti  minerari,  sorgenti  ed
altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili".  Le
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni  altra  forma  di  utilizzazione  di  beni  immobili,  ovvero
dall'estrazione o sfruttamento  di  risorse  naturali,  nonche'  agli
utili derivanti dalla alienazione di qualsiasi bene. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.