(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato  contraente
in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di  navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata nello Stato contraente di cui  e'  residente  l'esercente  la
nave. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione a  un  fondo  comune  ("pool"),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.