(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
  Allorche' 
    a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa,  direttamente  o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    b.   le   medesime   persone    partecipano,    direttamente    o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa  dell'altro  Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che  in  mancanza  di   tali
condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.