Art. 2. Giustizia minorile 1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di minori del Ministero di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento dello stesso Ministero, l'Ufficio per la giustizia minorile e' istituito in Ufficio centrale e svolge la propria attivita' in diretto collegamento con il Ministro di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono determinate l'organizzazione e l'articolazione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli organici del Ministero di grazia e giustizia.