Art. 2.
                         Giustizia minorile
  1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  minori  del
Ministero  di grazia e giustizia e fino alla riforma dell'ordinamento
dello stesso  Ministero,  l'Ufficio  per  la  giustizia  minorile  e'
istituito  in  Ufficio  centrale  e  svolge  la  propria attivita' in
diretto collegamento con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia.  Con
decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con i
Ministri per la funzione pubblica  e  del  tesoro,  sono  determinate
l'organizzazione  e  l'articolazione  dell'Ufficio  centrale  per  la
giustizia minorile, salva la consistenza attuale degli  organici  del
Ministero di grazia e giustizia.