Art. 2.
  1. L'abbonamento al servizio  radiomobile  pubblico  di  teleavviso
personale  e'  ammesso,  di  norma,  per  un  periodo  di  durata non
inferiore ad un anno.
  2.  Compatibilmente   con   le   disponibilita'   degli   impianti,
l'abbonamento  di  cui  al  comma  1 puo' essere consentito anche per
periodi di durata inferiore ad un anno.