Art. 2. 1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di teleavviso personale e' ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. 2. Compatibilmente con le disponibilita' degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito anche per periodi di durata inferiore ad un anno.