Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.