Art. 8. 
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi e di lire 100 miliardi  al  fine  di  consentire,  entro  il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a favore delle imprese che gestiscono impianti  di  distribuzione  di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il
31 marzo 1993 per l'anno successivo, e'  stabilito,  sulla  base  del
volume di carburante erogato nell'anno  precedente,  l'ammontare  del
credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito  d'imposta
non compete per il volume  di  carburante  erogato  superiore  ai  10
milioni di litri. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti
delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per  il  periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi  del
comma 2 e non assorbita in sede di versamento  della  prima  rata  di
tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di  versamento
della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione  dei
versamenti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente al 1› giugno 1992. 
  4. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' per la  esposizione  nella  dichiarazione
dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi
controlli e per le comunicazioni al  Ministero  del  tesoro  al  fine
delle conseguenti contabilizzazioni. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi  per  l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la
ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.