Art. 11. 
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
  1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5  del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  e   quelle
riconosciute in base a leggi emanate da regioni  a  statuto  speciale
possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione. I fondi possono essere  gestiti  senza  scopo  di
lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
  2.  L'oggetto  sociale   deve   consistere   esclusivamente   nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di  iniziative  di
sviluppo della cooperazione, con preferenza per i  programmi  diretti
all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed  allo
sviluppo del Mezzogiorno. 
  3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1  possono
promuovere  la  costituzione  di  societa'  cooperative  o  di   loro
consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa'  cooperative  o
in  societa'  da  queste  controllate.  Possono  altresi'  finanziare
specifici programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del
personale  dirigente  amministrativo  o  tecnico  del  settore  della
cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali
di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 
  4. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi,  aderenti  alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono
destinare  alla  costituzione  e  all'incremento  di  ciascun   fondo
costituito dalle associazioni cui aderiscono una  quota  degli  utili
annuali pari al 3 per cento. Per gli  enti  cooperativi  disciplinati
dal  regio  decreto  26  agosto   1937,   n.   1706,   e   successive
modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli
utili al netto delle riserve obbligatorie. 
  5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi  di  cui  al  comma  1  il
patrimonio residuo delle  cooperative  in  liquidazione,  dedotti  il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente  maturati,
di cui al primo  comma,  lettera  c),  dell'articolo  26  del  citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni 
  6. Le societa' cooperative e i  loro  consorzi  non  aderenti  alle
associazioni riconosciute di cui al primo  periodo  del  comma  1,  o
aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo  di  cui
al comma  1,  assolvono  all'obbligo  di  cui  al  comma  4  mediante
versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo
20. 
  7. Le societa' cooperative  ed  i  loro  consorzi  sottoposti  alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non  aderiscono  alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1  o  che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al  comma  1,  effettuano  il  versamento   previsto   al   comma   4
nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza  di  tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
  8. Lo Stato  e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare  specifici
progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o
dalla  pubblica  amministrazione,  rivolti  al  conseguimento   delle
finalita' di  cui  al  comma  2.  I  fondi  possono  essere  altresi'
alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 
  9.  I  versamenti  ai  fondi  effettuati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili,  nel
limite del 3 per  cento,  dalla  base  imponibile  del  soggetto  che
effettua l'erogazione. 
  10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che  non  ottemperano
alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali
e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente. 
 
          Nota all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e' il
          seguente:
             "Art. 5 (Riconoscimento delle associazioni nazionali). -
          Il riconoscimento  di  cui  all'articolo  precedente  viene
          concesso  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la
          previdenza sociale ed e'  produttivo  anche  degli  effetti
          giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.
             Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali
          debbono  presentare  apposita  istanza  al  Ministro per il
          lavoro e la previdenza  sociale,  corredata  da  una  copia
          dell'atto   costitutivo  e  dello  statuto,  dell'eventuale
          regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non
          meno di mille enti cooperativi associati con  l'indicazione
          per  cadauno  del  numero dei soci e da un documento da cui
          risulti il nome, cognome e qualifica degli  amministratori,
          sindaci  e  direttori  in  carica  e  delle  altre  persone
          specialmente   autorizzate    a    trattare    per    conto
          dell'associazione richiedente.
             Le  associazioni  richiedenti debbono comprovare la loro
          efficienza centrale e periferica e presentare un elenco  di
          revisori  formato  secondo le prescrizioni che saranno ema-
          nate dal Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale
          cui  compete  altresi'  la facolta' di richiedere qualsiasi
          altra  documentazione  atta  a  fornire  la   dimostrazione
          dell'idoneita'  delle associazioni ad assolvere le funzioni
          di vigilanza sulle cooperative associate".
             - Il R.D. n. 1706/1937 reca: "Testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane".
             -  Il  testo  dell'art. 26, primo comma, lettera c), del
          D.L.C.P.S.  n. 1577/1947, cosi' come modificato dall'art. 1
          della legge 2 aprile 1951, n. 302, e' il seguente:
             "Agli effetti tributari si premuse  la  sussistenza  dei
          requisiti  mutualistici  quando negli statuti delle cooper-
          ative siano contenute le seguenti clausole:
               a) b) (omissis):
               c)  devoluzione,  in  caso   di   scioglimento   della
          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
          a  scopi  di  pubblica  utilita'  conformi   allo   spirito
          mutualistico".
             - Il testo dell'art. 87, comma 1, lettera a), del D.P.R.
          n.  917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), e' il
          seguente:
             "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle  persone
          giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative  e  le  societa' di mutua assicurazione residenti nel
          territorio dello Stato".