Art. 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e' il seguente: "Art. 5 (Riconoscimento delle associazioni nazionali). - Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con l'indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno ema- nate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresi' la facolta' di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione dell'idoneita' delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate". - Il R.D. n. 1706/1937 reca: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane". - Il testo dell'art. 26, primo comma, lettera c), del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, e' il seguente: "Agli effetti tributari si premuse la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooper- ative siano contenute le seguenti clausole: a) b) (omissis): c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico". - Il testo dell'art. 87, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato".