Art. 14. 
                       Numero minimo dei soci 
  1. Il  numero  minimo  di  soci  richiesto,  per  l'iscrizione  nei
registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili
ai pubblici appalti, dal terzo  comma  dell'articolo  22  del  citato
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' ridotto a quindici. 
  2. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato  decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "E'  consentita  l'ammissione  a  soci  di   elementi   tecnici   e
amministrativi   nel   numero   strettamente   necessario   al   buon
funzionamento dell'ente". 
  3. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 23  del  citato
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n.1577, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"Limitatamente all'esercizio di mansioni  amministrative  e  tecniche
nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della
qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di  persone  che
non siano lavoratori manuali della terra". 
  4. Al secondo comma dell'articolo 27 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
     "a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite  non
inferiore a tre". 
 
          Note all'art. 14:
             - Il testo dell'art. 22  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947,
          cosi'  come  da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 2
          aprile 1951, n. 302, e' il seguente:
             "Art. 22 (Numero minimo dei soci delle  cooperative).  -
          Per  procedere  alla  legale  costituzione  di una societa'
          cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
             Ove,  successivamente  alla  costituzione,  tale  numero
          diminuisca,   esso  deve  essere  reintegrato  nel  termine
          massimo di un anno, trascorso il  quale  la  societa'  deve
          essere  posta  in liquidazione.  In difetto, trascorso tale
          termine, l'autorita' di vigilanza dispone  lo  scioglimento
          d'ufficio  della societa'. Sono fatte salve le disposizioni
          del testo unico 28  aprile  1938,  n.  1165,  e  successive
          modificazioni.
             Non  possono  essere iscritte nei registri prefettizi le
          cooperative di consumo le quali, al momento della  domanda,
          abbiano  un  numero  di  soci inferiore a 50, ne' quelle di
          produzione e lavoro ammissibili ai  pubblici  appalti,  con
          meno di 25 soci.
             Tuttavia  il  Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza
          sociale, sentito il comitato centrale per  le  cooperative,
          in  considerazione  di  particolari situazioni ambientali o
          della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano
          oggetto   dell'attivita'    sociale,    puo'    autorizzare
          l'iscrizione   di   cooperative  di  produzione  e  lavoro,
          ammissibili  a  pubblici  appalti,  con  numero   di   soci
          inferiore a 25 ma non a 9.
             Analogamente  l'autorizzazione  di cui sopra puo' essere
          concessa a cooperative  di  consumo,  con  numero  di  soci
          inferiore  a  50,  le  quali  forniscano  esclusivamente ai
          propri soci particolari servizi,  in  considerazione  della
          peculiare natura dei servizi stessi.
             Salve  le disposizioni dei comuni quarto e quinto, se il
          numero  dei  soci,   successivamente   all'iscrizione   nel
          registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati
          nel  terzo  comma  e  non  e' reintegrato nel termine di un
          anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".
             - Il testo dell'art. 23  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947,
          come  sostituito  dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971,
          n. 127, e  come  ulteriormente  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 23 (Requisiti dei soci delle cooperative) - I soci
          delle  cooperative  di  lavoro  devono essere lavoratori ed
          esercitare  l'arte  o  il  mestiere   corrispondenti   alla
          specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.
             Non  possono  essere soci di tali cooperative coloro che
          esercitano in proprio imprese identiche o affini  a  quella
          della cooperativa.
             E'  consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e
          amministrativi nel numero strettamente necessario  al  buon
          funzionamento dell'ente.
             Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi,
          come  soci, intermediari e persone che conducano in proprio
          esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
             Nelle cooperative agricole per affittanze  collettive  o
          per  conduzione  di  terreno  in  concessione  ai sensi del
          decreto legislativo luogotenenziale  19  ottobre  1944,  n.
          279,  non  possono  essere ammesse come soci le persone che
          esercitano  attivita'  diversa  dalla  coltivazione   della
          terra.
             I  proprietari,  gli  affittuari  e  i  mezzadri possono
          essere soci  di  tali  cooperative  solo  quando  coltivino
          direttamente  la terra e la superficie da essi direttamente
          coltivata  sia  insufficiente   ad   assorbire   tutta   la
          manodopera del nucleo familiare.
             Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e
          tecniche   nell'interesse   sociale,   per   il  quale  sia
          necessario  il  possesso  della  qualita'  di   socio,   e'
          consentita  l'ammissione  a  soci  di persone che non siano
          lavoratori manuali della terra".
             - Il testo dell'art. 27  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947,
          come  sostituito  dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971,
          n. 127, e  come  ulteriormente  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  27  (Consorzi  di  societa'  cooperative).  -  Le
          societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle
          tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione  di
          una  struttura  organizzativa  comune,  si  propongono, per
          facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune
          di attivita' economiche, possono costituirsi  in  consorzio
          come  societa'  cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e
          seguenti del codice civile.
             Per procedere a tale costituzione e' necessario:
               a)   un  numero  di  societa'  cooperative  legalmente
          costituite non inferiore a tre;
               b)  la  sottoscrizione  di  un  capitale   di   almeno
          1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la meta'.
             Le  quote  di  partecipazione  delle consorziate possono
          essere rappresentate da azioni il cui valore  nominale  non
          puo'  essere  inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire
          1.000.000 ciascuna.
             I consorzi fra cooperative di pescatori  possono  essere
          costituiti   da  un  numero  di  societa'  cooperative  non
          inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo
          comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata  almeno
          la meta'".