Art. 14. Numero minimo dei soci 1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' ridotto a quindici. 2. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente". 3. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra". 4. Al secondo comma dell'articolo 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 22 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, cosi' come da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, e' il seguente: "Art. 22 (Numero minimo dei soci delle cooperative). - Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne' quelle di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei comuni quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso". - Il testo dell'art. 23 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 23 (Requisiti dei soci delle cooperative) - I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra". - Il testo dell'art. 27 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, come sostituito dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 27 (Consorzi di societa' cooperative). - Le societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Per procedere a tale costituzione e' necessario: a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a tre; b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la meta'. Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire 1.000.000 ciascuna. I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la meta'".