Art. 15 Vigilanza 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13. 2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in societa' per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una societa' di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. 3. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva. 4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la societa' cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procedera' all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa' cooperative e sui loro consorzi. 7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalita' previste per le societa' cooperative. 8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 136/1975 (attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione ).-La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. Nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti: 1) per tutti i tipi di societa', l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attivita'; 2) per tutti i tipi di societa', la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attivita' di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondiaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che aabiano conseguito l'idoneita' nell'esame di cui al successivo art. 13; 3) per le societa' semplici devono osservarsi le modalita' di pubblicita' previste nell'art. 2296 del codice civile; 4) per le societa' con soci illimitatamente responsabili; a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idoeni dalla Commissione; 5) per le societa' a responsabilita' limitata o per azioni il capitale sociale non puo' essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; c) istituti, anche se costituiti in forma di societa' per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale. Le societa' costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilita' limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni: a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attivita' di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di societa' costituite in conformita' della legge di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220. b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attivita' di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attivita'; c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili puo' essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'albo o dell'abilitazione professionale e del titolo di studio e' valutata dalla Commissione. Le societa' estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attivita' di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. Le azioni della societa' di revisione costituita sotto forma di societa' per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata. Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle societa' di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della societa' dall'albo speciale. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale. I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di societa' di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la societa' di revisione. Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, cosi' come da ultimo sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e' il seguente: "Art. 8 (Contributi e spese per le ispezioni). - Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalita' relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime. Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporra l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute. Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il testo dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai MInisteri) e' il seguente: "3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".