Art. 19. 
Integrazione  della  documentazione  per  l'iscrizione  nel  registro
                             prefettizio 
  1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  prefettizio   delle
cooperative di cui all'articolo  14  del  regolamento  approvato  con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le societa' cooperative  e  i
loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato  decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione,
oltre ai documenti  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  14  del
medesimo  decreto  legislativo  n.  1577  del  1947,   e   successive
modificazioni, la  certificazione  prevista  dall'articolo  10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7  della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli
amministratori, ai sindaci  e  ai  direttori  in  carica  degli  enti
medesimi. 
  2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle
societa' cooperative e dai loro consorzi gia' iscritti  nel  registro
prefettizio nel termine di dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, a pena  di  cancellazione  dal  registro
stesso.