Art. 19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio 1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le societa' cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi. 2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle societa' cooperative e dai loro consorzi gia' iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.