Art. 2. 
            Relazione degli amministratori e dei sindaci 
  1. Nelle societa' cooperative e nei  loro  consorzi,  la  relazione
degli amministratori di cui al comma dell'articolo  2428  del  codice
civile  deve  indicare  specificatamente  i  criteri  seguiti   nella
gestione sociale per  il  conseguimento  degli  scopi  statutari,  in
conformita' con il carattere cooperativo della societa'. 
  2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di  cui  al
secondo  comma   dell'articolo   2429   del   codice   civile,   deve
specificamente riferire su quanto indicato al comma  1  del  presente
articolo.