Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci 1. Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'. 2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.