Art. 21. Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle societa' cooperative e dei loro consorzi, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le societa' cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente. 3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, comma 4, della presente legge. 4. Le societa' cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le societa' cooperative e i loro consorzi. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dall'ISTAT. 7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle societa' cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile. 8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle societa' mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI