Art. 21. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. Le disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  possono  essere
recepite  negli  statuti  delle  societa'  cooperative  e  dei   loro
consorzi,  con  le  modalita'  e  le  maggioranze  previste  per   le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
  2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge  non
fa  decadere  le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi   dalle
agevolazioni fiscali e  di  altra  natura  previste  dalla  normativa
vigente. 
  3. Agli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto  26  agosto
1937,  n.  1706,  e  successive  modificazioni,   si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 e  14,  comma
4, della presente legge. 
  4. Le societa' cooperative legalmente costituite prima  della  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge  non  sono  tenute  ad
adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3,  relative
al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge gli enti di cui all'articolo 15,  comma  7,  sono  tenuti  agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le societa'  cooperative
e i loro consorzi. 
  6. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  adegua  ogni
tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e
15, nonche', di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni
di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di
operai e di impiegati dall'ISTAT. 
  7. Le disposizioni di cui alla presente  legge  si  applicano  alle
societa' cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e  successive
modificazioni, e agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512  del
codice civile. 
  8. Le disposizioni della  presente  legge  non  si  applicano  alle
banche popolari, alle cooperative di assicurazione  e  alle  societa'
mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore  le  disposizioni
contenute nelle relative leggi speciali. 
     La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI