Art. 3. 
                           Quote e azioni 
  1. Il limite massimo della quota e delle azioni che  ciascun  socio
persona  fisica   puo'   possedere,   stabilito   dal   primo   comma
dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con  modificazioni,  con
legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive  modificazioni,  da  ultimo
elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983,  n.
72, e'  determinato  in  lire  ottanta  milioni.  Per  i  soci  delle
cooperative  di  manipolazione,   trasformazione,   conservazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e
lavoro, tale limite e' fissato in lire centoventi milioni. 
  2. I conferimenti di beni in natura non sono  considerati  ai  fini
del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. 
  3. Nelle  societa'  cooperative  e  nei  loro  consorzi  il  valore
nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a  lire
cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere
superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi  speciali
per particolari categorie di enti cooperativi. 
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 24 del D.L.C.P.S.
          n. 1577/1947 (Provvedimenti  per  la  cooperazione)  e'  il
          seguente:  "Nelle  societa'  cooperative  nessun socio puo'
          avere una quota superiore a lire  due  milioni,  ne'  tante
          azioni  il  cui  valore nominale superi tale somma.  Per le
          cooperative di conservazione,  lavorazione,  trasformazione
          ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di
          produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni".
             -   Il   testo  dell'art.  17  della  legge  n.  72/1983
          (Rivalutazione monetaria dei  beni  e  del  capitale  delle
          imprese; disposizioni in materia imposta locale sui redditi
          concernenti  le piccole imprese; norme relative alle banche
          popolari, alle societa' per  azioni  ed  alle  cooperative,
          nonche'  disposizioni  in materia di trattamento tributario
          dei conti interbancari), e' il seguente:
             "Art. 17. - I limiti di due milioni e quattro milioni di
          lire previsti dal primo  comma  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre
          1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n.  302,
          come  sostituito con l'art. 3 della legge 17 febbraio 1971,
          n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni
          e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto  dal
          secondo  comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito,
          e' elevato a lire centomila.
             La disposizione di cui al precedente  comma  si  applica
          anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo
          o  principale  la  prestazione delle garanzie e dei servizi
          indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'art.  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modifiche ed integrazioni.
             La  remunerazione del capitale sociale delle cooperative
          e dei consorzi non puo' in alcun caso essere superiore alla
          remunerazione dei prestiti sociali".