Art. 3. Quote e azioni 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in lire centoventi milioni. 2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. 3. Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.
Note all'art. 3: - Il testo del primo comma dell'art. 24 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione) e' il seguente: "Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 72/1983 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari), e' il seguente: "Art. 17. - I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito, e' elevato a lire centomila. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali".