Art. 4. 
                           Soci sovventori 
  1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile
si applicano alle  societa'  cooperative  e  ai  loro  consorzi,  con
esclusione  delle  societa'  e  dei  consorzi  operanti  nel  settore
dell'edilizia  abitativa,  i  cui   statuti   abbiano   previsto   la
costituzione  di  fondi  per  lo  sviluppo  tecnologico  o   per   la
ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 
  2. I voti attribuiti ai  soci  sovventori  anche  in  relazione  ai
conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso  superare  un
terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 
  3. I soci sovventori possono  essere  nominati  amministratori.  La
maggioranza degli  amministratori  deve  essere  costituita  da  soci
cooperatori. 
  4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da  azioni
nominative trasferibili. 
  5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano  il  secondo  comma
dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo  2355  del  codice
civile. 
  6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni  a  favore  dei
soci sovventori per la ripartizione degli  utili  e  la  liquidazione
delle quote e delle  azioni.  Il  tasso  di  remunerazione  non  puo'
comunque essere  maggiorato  in  misura  superiore  al  2  per  cento
rispetto a quello stabilito per gli altri soci.