Art. 5. 
                  Finanziamenti dei soci e di terzi 
  1.  Il  terzo  comma  dell'articolo  2521  del  codice  civile   e'
sostituito dal seguente: 
  "Alle azioni si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  2346,
2347, 2348, 2349 e  2354.  Tuttavia  nelle  azioni  non  e'  indicato
l'ammontare del capitale, ne' quello dei  versamenti  parziali  sulle
azioni non completamente liberate". 
  2. Le societa' cooperative, che abbiano adottato  nei  modi  e  nei
termini  stabiliti  dallo   statuto   procedure   di   programmazione
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,
possono emettere  azioni  di  partecipazione  cooperativa  prive  del
diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili  e  nel
rimborso del capitale. 
  3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono  essere
approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci  in  sede  di
approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea  speciale  di
cui all'articolo 6. 
  4. Le azioni di partecipazione cooperativa  possono  essere  emesse
per un ammontare non superiore  al  valore  contabile  delle  riserve
indivisibili o del patrimonio netto risultanti  dall'ultimo  bilancio
certificato e depositato presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  devono  contenere,  oltre  alle   indicazioni
prescritte dall'articolo 2354 del  codice  civile,  la  denominazione
"azione di partecipazione cooperativa". 
  5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in
misura non inferiore alla meta' in opzione ai soci  e  ai  lavoratori
dipendenti della societa' cooperativa, i quali possono sottoscriverle
anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo  24  del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1,  della
presente legge. 
  6. Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa  possono  essere  al
portatore, a condizione che siano interamente liberate. 
  7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa  spetta
una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella  delle
quote o delle azioni dei soci della cooperativa. 
  8. All'atto dello scioglimento della societa' cooperativa le azioni
di  partecipazione  cooperativa  hanno  diritto  di  prelazione   nel
rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 
  9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite  non
comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione
cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede  il  valore
nominale delle altre azioni o quote. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Per  il  testo  dell'art.  24,  il  primo  comma,  del
          D.L.C.P.S.  n. 1577/1947 si veda in nota all'art. 3.