Art. 7. 
              Rivalutazione delle quote o delle azioni 
  1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono destinare  una
quota degli utili di  esercizio  ad  aumento  gratuito  del  capitale
sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i
limiti massimi di  cui  all'articolo  3,  purche'  nei  limiti  delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e  di  impiegati,  calcolate  dall'Istituto
nazionale di statistica  (ISTAT)  per  il  periodo  corrispondente  a
quello dell'esercizio sociale in cui  gli  utili  stessi  sono  stati
prodotti. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni
e alle quote dei soci sovventori. 
  3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei
limiti di  cui  al  comma  1,  non  concorre  a  formare  il  reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e'
soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo  20  del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n.  216,  e  successive  modificazioni,  a
carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso  viene
effettuato fino a  concorrenza  dell'ammontare  imputato  ad  aumento
delle quote o delle azioni. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  del settimo comma dell'art. 20 del D.L. n.
          95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare  ed  al
          trattamento  fiscale  dei  titoli azionari) e' il seguente:
          "Ricorrendo  le  condizioni  stabilite  nell'art.  13   del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  sugli  interessi  e  sui  redditi   di   capitale
          corrisposti  ai  propri  soci persone fisiche residenti nel
          territorio dello Stato dalle societa' cooperative di cui al
          comma  precedente  la  ritenuta  del  quindici  per   cento
          prevista  dall'ultimo  comma  dell'art.  26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          ridotta  al  dieci  per  cento  ed  e'  applicata  a titolo
          d'imposta (*)".
          -------------------
             (*) Detta ritenuta e'stata elevata al  12,50  per  cento
          dell'art. 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.