Art. 8. 
                      Distribuzione degli utili 
  1. L'articolo 2536 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - 
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere  a
questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. 
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai  fondi
mutualistici per la promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione,
nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 
La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi  precedenti
e che non e' utilizzata per la  rivalutazione  delle  quote  o  delle
azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai  soci,
deve essere destinata a fini mutualistici".