Art. 9. 
                      Rimborso del sovrapprezzo 
  1. Nelle societa' cooperative, la quota di liquidazione  in  favore
del socio uscente per recesso, esclusione o  morte  comprende,  salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo,  anche  il  rimborso  del
sovrapprezzo  che  il  socio  abbia  versato  al  momento  della  sua
ammissione nella societa', se non utilizzato ai  sensi  dell'articolo
7.