Art. 9. Rimborso del sovrapprezzo 1. Nelle societa' cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella societa', se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.