Art. 2.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in  lire  38  miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno    finanziario   1991,   all'uopo   utilizzando   parzialmente
l'accantonamento  "Partecipazione  a  banche  e  fondi  nazionali  ed
internazionali".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI