Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI