(Allegato)
                              ALLEGATO 
REGOLE TECNICHE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMICI ATTI 
   AD  INTERROMPERE  L'APPORTO  DI  CALORE  NEI  GENERATORI   E   NEI
   RECIPIENTI DI LIQUIDI SURRISCALDATI DIVERSI DALL'ACQUA. 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE. 
1.1. Le presenti regole  tecniche  si  applicano  ai  dispositivi  di
sicurezza termici  atti  ad  interrompere  l'apporto  di  calore  nei
generatori  e  nei  recipienti  di  liquidi   surriscaldati   diversi
dall'acqua, come definiti nel decreto ministeriale 1' dicembre 1975. 
2. DEFINIZIONI. 
2.1. Sono definiti i seguenti termini: 
      temperatura di  blocco  tb:  valore  massimo  prefissato  della
temperatura del liquido surriscaldato in corrispondenza o al di sotto
della quale il dispositivo deve interrompere l'apporto di calore. 
      campo  di  tolleranza:  campo  di  temperatura   indicato   dal
costruttore  entro  il  quale  avviene  l'intervento  di  blocco  del
dispositivo, campo  comprendente  gli  errori  di  ripetibilita',  di
deriva termica e di precisione di taratura. 
      temperatura nominale di taratura tn: temperatura alla quale  e'
stato tarato il dispositivo di sicurezza termico (valore indicato dal
costruttore). 
      temperatura  di  intervento  ti:   temperatura   effettiva   di
intervento del dispositivo nei  limiti  del  campo  di  tolleranza  e
comunque non superiore alla temperatura di blocco tb. 
      azione positiva: l'intervento deve verificarsi non soltanto  al
raggiungimento   di   un   determinato   valore   della   temperatura
controllata, ma anche nel caso di avaria dell'organo sensibile, degli
organi di trasmissione o della eventuale molla dell'organo finale  di
controllo. 
      campo di  omologazione:  campo  di  temperatura,  indicato  dal
costruttore, entro  il  quale  puo'  essere  fissata  la  temperatura
nominale di taratura tn. 
3. CARATTERISTICHE GENERALI. 
3.1.  Il  dispositivo  deve  interrompere  l'apporto  di  calore   al
raggiungimento nel circuito di una predeterminata temperatura  ed  e'
composto essenzialmente dai seguenti organi: 
a) elementi sensibili alla grandezza da controllare: elementi 
   sensibili alla temperatura  del  liquido  surriscaldato,  completi
   della relativa guaina di alloggiamento; 
b) organi che trasmettono le variazioni dell'elemento sensibile 
   all'organo finale di controllo: organi meccanici  di  trasmissione
   delle variazioni rilevate dall'elemento sensibile ovvero  circuito
   contenente un fluido sensibile alle variazioni  di  temperatura  e
   capace di trasmettere tali variazioni, con organi meccanici o  con
   l'ausilio di altro circuito, all'organo finale di controllo; 
c) organo finale di controllo: 
  - otturatore di una valvola d'intercettazione, 
   installata sul tubo di afflusso del fluido combustibile, per i 
   generatori a fuoco diretto; 
  - interruttore dell'energia elettrica di alimentazione per i 
   generatori a riscaldamento elettrico; 
  - otturatore di una valvola d'intercettazione, installata sul tubo 
   di afflusso del fluido primario, per i  generatori  costituiti  da
   scambiatori di calore; 
  - otturatore di una valvola d'intercettazione, installata sul tubo 
   di  afflusso  del  fluido   termovettore,   per   gli   apparecchi
   utilizzatori. 
L'organo finale di controllo  puo'  essere  azionato  direttamente  o
tramite dispositivo di servoazionamento ad azione positiva. 
3.2. L'interruzione dell'apporto di calore deve avvenire in  funzione
della sola temperatura del fluido riscaldato indipendentemente  dalla
sua pressione, dalla pressione e temperatura del fluido  combustibile
o riscaldante e dalla temperatura ambiente. 
3.3. Il dispositivo deve essere  ad  azione  positiva.  Nel  caso  di
avaria degli elementi sensibili alla temperatura o  degli  organi  di
trasmissione o della eventuale  molla  dell'organo  finale,  l'azione
positiva  deve  verificarsi  prima  che  la  temperatura  del  fluido
riscaldato superi la temperatura prefissata tb. 
Espletata  l'azione  di  interruzione,  il  dispositivo  deve  essere
riattivato soltanto con azione manuale. 
3.4. Gli elementi sensibili alla temperatura devono essere  provvisti
di guaina di alloggiamento realizzata con materiale  buon  conduttore
di calore e resistente alla pressione di progetto  del  circuito  del
liquido surriscaldato e comunque non inferiore a 10 bar. 
3.5. L'intervento dell'organo finale di  controllo  deve  avvenire  a
temperatura  compresa  nel  campo  di   tolleranza   dichiarato   dal
costruttore. 
3.6. L'ampiezza del campo di tolleranza  dichiarato  dal  costruttore
non deve essere superiore a 20› C. 
La temperatura di blocco non deve superare la temperatura di progetto
del generatore o del recipiente. 
4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. 
4.1. Nella progettazione delle membrature del dispositivo  sottoposte
a pressione o comunque ad altre sollecitazioni si  deve  tener  conto
delle condizioni previste dall'art. 1  del  decreto  ministeriale  21
novembre 1972 nonche', per quanto  riguarda  i  materiali  impiegati,
devono essere soddisfatte le specificazioni tecniche applicative  del
suddetto decreto. 
4.2. Materiali non previsti nelle specificazioni sopracitate potranno
essere  impiegati  purche',  da  parte  del  progettista,  ne   venga
garantita l'idoneita' alle condizioni di progetto e di impiego. 
4.3. Le molle impiegate devono essere costruite con materiali  idonei
allo  specifico  uso  classificato  in  normative   o   tabelle,   di
riconosciuta validita'  nazionale  o  internazionale  e  dimensionate
secondo  regime  di  carico  di  tensione  di  cui  alle   rispettive
normative. 
4.4. Qualora gli organi che trasmettono le variazioni dagli  elementi
sensibili all'organo finale  di  controllo  comprendano  interruttori
elettrici, questi ultimi, oltre a rispondere  alle  normative  CEI  e
CENELEC, dovranno essere del tipo stagno. 
5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI COSTRUZIONE E DELLE 
   PROVE DI FUNZIONALITA' E DI RIPETIBILITA'. 
5.1. Il costruttore del dispositivo o la ditta importatrice, per ogni
serie di dispositivi da sottoporre ad omologazione,  deve  approntare
cinque  prototipi  identici  del  dispositivo  da  assoggettare  alle
verifiche ed alle prove sotto specificate. Una serie e' costituita da
dispositivi aventi la stessa temperatura nominale di  taratura  o  lo
stesso campo di omologazione,  gli  stessi  elementi  sensibili  alla
temperatura, lo stesso organo di trasmissione e  lo  stesso  tipo  di
organo finale di controllo. 
5.2. Qualora venga richiesta l'omologazione della serie per  l'intero
campo di omologazione, le prove su prototipo  di  cui  al  successivo
paragrafo 7, dovranno essere effettuate per tre temperature  nominali
di  taratura,  la  minima,  la  media  e  la  massima  del  campo  di
omologazione stesso. 
5.3. L'ISPESL provvede alla campionatura di tre  prototipi  per  ogni
serie. 
5.4. Le prove sono eseguite  presso  il  laboratorio  dell'ISPESL  od
eventualmente presso il laboratorio riconosciuto  del  costruttore  o
importatore,  o  di  istituti  riconosciuti  che   offrono   garanzie
tecniche, professionali e di indipendenza adeguate e soddisfacenti. 
5.5.  L'impianto  di  prova  deve   consentire   il   rilievo   delle
caratteristiche del dispositivo nelle  condizioni  di  funzionamento,
con il rispetto delle tolleranze indicate. 
6. VERIFICHE E PROVE SUI PROTOTIPI. 
6.1. Esame della documentazione sui materiali impiegati. 
6.2. Controllo dimensionale da eseguirsi sui tre prototipi scelti. 
6.3. Prova di funzionalita' sui prototipi scelti, da  eseguirsi  come
specificato al successivo punto 7. 
6.4. Verifica meccanica del dispositivo, su un prototipo a scelta  da
eseguirsi come specificato al successivo punto 8. 
6.5. Le prove eseguite presso il  costruttore  o  importatore  devono
essere effettuate alla presenza di operatori dell'ISPESL o di esperti
appartenenti ad un organismo notificato dei Paesi CEE. 
6.6. Qualora l'organo finale del dispositivo sia  costituito  da  una
valvola d'intercettazione, dovra' essere fornito  il  certificato  di
prova idraulica a 1,5 volte la pressione massima d'impiego dichiarata
dal costruttore. 
6.7. Per quanto riguarda la produzione, le verifiche di cui ai  punti
6.2. e 6.6. da effettuarsi su ogni singolo dispositivo, devono essere
eseguite e certificate a cura del costruttore. 
7. ESECUZIONE DELLE PROVE DI FUNZIONALITA'. 
7.1.   Dispositivi   aventi   come   organo   finale   una    valvola
d'intercettazione. 
7.1.1.  Al  fine  della  verifica  del  funzionamento,   la   valvola
d'intercettazione del prototipo del dispositivo  viene  applicata  in
serie ad un circuito alimentato con acqua o con aria compressa a 
pressione regolabile fino alla massima pressione 
  indicata dal costruttore. La presenza o meno del flusso  attraverso
la valvola, controllata visivamente, o con idoneo strumento, consente
di constatare l'azione di blocco. 
7.1.2. Alloggiati gli elementi  sensibili,  completi  della  relativa
guaina, in un  bagno  termostatico  od  altro  ambiente  analogo,  si
effettuano le seguenti prove: 
7.1.2.1. Dopo aver regolato la pressione del fluido di prova  di  cui
al punto 7.1.1. nella sezione di ingresso della valvola ad un  valore
compreso tra il 50%  e  il  100%  del  valore  massimo  indicato  dal
costruttore, mantenendo la temperatura ambiente e quella  del  fluido
di prova di cui al punto 7.1.1.  che  attraversa  la  valvola  ad  un
valore tra i  15›  e  i  30  ›C,  mentre  la  temperatura  del  bagno
termostatico aumenta a partire da una temperatura di 50 ›C  inferiore
alla temperatura nominale di taratura, con velocita' non superiore  a
2 ›C per minuto primo, si verifica che l'intervento di blocco avvenga
entro il campo di tolleranza della temperatura. 
La prova viene ripetuta cinque volte sullo stesso prototipo. I cinque
valori risultanti di ti devono essere contenuti in una fascia pari al
40% dell'ampiezza del campo di tolleranza. La media aritmetica  degli
stessi costituisce la temperatura tim che non deve discostarsi da  tn
di oltre il 40% del campo di tolleranza. 
7.1.2.2. Le prove di cui al punto 7.1.2.1. vengono ripetute dopo aver
azzerato la pressione di alimentazione  nel  circuito  della  valvola
(ovvero disinserendo la valvola dal circuito). Il nuvo valore  tn  di
oltre il 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza. 
7.1.2.3. Dopo aver riscontrato l'esito positivo delle prove di cui ai
punti 7.1.2.1. e 7.1.2.2. e cioe' che l'intervento del dispositivo e'
indipendente dalla pressione del fluido primario, le prove di cui  ai
punti successivi possono, per semplicita', essere  effettuate  sempre
con il corpo valvola disinserito dal relativo circuito. 
7.1.2.4. L'indipendenza dell'intervento di blocco  dalla  temperatura
ambiente e dagli effetti della temperatura del fluido combustibile  o
riscaldante viene verificata con la seguente modalita': 
messo il dispositivo,  ad  eccezione  degli  elementi  sensibili,  in
ambiente a temperatura regolabile, le prove di cui al punto  7.1.2.2.
vengono ripetute dopo aver regolato la  temperatura  ambiente  ad  un
valore di 60 ›C (Piu' o Meno) 2 ›C. I cinque valori risultanti devono
essere compresi nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore. 
7.1.2.5. Dopo aver ripristinato il valore della temperatura  ambiente
tra i 15› e i 30 ›C, mentre la  temperatura  del  bagno  termostatico
aumenta con velocita' di 4 ›C (Piu' o Meno) 1, si deve verificare che
l'intervento di blocco avvenga ad una temperatura di valore minore  o
uguale a tb. 
La verifica  di  cui  sopra  si  ripete  cinque  volte  sullo  stesso
prototipo. 
7.1.2.6. Dopo esposizione degli elementi sensibili per un periodo  di
un'ora a temperatura superiore del 15% a quella di taratura nominale,
si ripete la prova di cui al punto 7.1.2.2. Il nuovo valore medio  di
temperatura di intervento non deve discostarsi da tn di oltre il  40%
dell'ampiezza del campo di tolleranza. 
7.1.3. Verifica della sicurezza positiva a temperatura  ambiente:  si
simula l'avaria dell'eventuale circuito ausiliario di trasmissione  a
pressione  di  fluido  o  elettrico  e  si   verifica   che   avvenga
l'intervento di blocco, operando come segue: dopo  aver  ripristinato
il circuito ausiliario: 
      si lima un tubo capillare (o una parte  qualunque  del  sistema
sensibile alla temperatura)  sino  quasi  a  raggiungere  la  cavita'
interna; 
      si spezza in questo punto il tubo capillare e si  verifica  che
avvenga l'intervento di blocco; 
      si  verifica  l'impossibilita'  di  riportare  l'otturatore  in
posizione di apertura. 
7.2.  Dispositivi  aventi  come   organo   finale   un   interruttore
dell'energia elettrica di alimentazione. 
7.2.1. Al fine della verifica del funzionamento,  l'interruttore  del
prototipo viene inserito in un circuito elettrico. L'interruzione del
passaggio di corrente elettrica nel  circuito,  rilevata  con  idoneo
strumento, consente di constatare l'azione di blocco. 
7.2.2. Alloggiati gli elementi sensibili completi  di  guaina  in  un
bagno termostatico  od  altro  ambiente  analogo,  si  effettuano  le
seguenti prove: 
7.2.2.1. Dopo aver alimentato il  circuito  elettrico  con  un'idonea
corrente, mantenendo la temperatura ambiente ad  un  valore  compreso
fra 15› e  30  ›C,  mentre  la  temperatura  del  bagno  termostatico
aumenta, a partire  da  una  temperatura  di  50  ›C  inferiore  alla
temperatura nominale di taratura, con velocita' non superiore a 2  ›C
per minuto primo, si verifica  che  l'intervento  di  blocco  avvenga
entro il campo di tolleranza della temperatura. 
La prova viene ripetuta cinque volte sullo stesso prototipo. I cinque
valori risultanti di ti devono essere contenuti in una fascia pari al
40% dell'ampiezza del campo di tolleranza. La media aritmetica  degli
stessi costituisce la temperatura tim che non deve discostarsi da  tn
di oltre il 40% del campo di tolleranza. 
7.2.2.2. Dopo aver riscontrato l'esito positivo della prova di cui al
punto 7.2.2.1., le prove di cui ai  punti'  successivi  possono,  per
semplicita', essere effettuate sempre con l'interruttore  disinserito
dal relativo circuito. 
7.2.2.3. L'indipendenza dell'intervento di blocco  della  temperatura
ambiente, viene  verificato  con  le  seguenti  modalita':  messo  il
dispositivo, ad eccezione degli elementi  sensibili,  in  ambiente  a
temperatura regolabile, le prove di cui  al  punto  7.2.2.1.  vengono
ripetute dopo aver regolato la temperatura ambiente ad un  valore  di
60› (Piu' o Meno) 2 ›C. I  cinque  valori  risultanti  devono  essere
compresi nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore. 
  7.2.2.4.  Dopo  aver  ripristinato  il  valore  della   temperatura
ambiente tra i 15› e  i  30  ›C,  mentre  la  temperatura  del  bagno
termostatico aumenta con velocita' di 4 ›C (Piu' o Meno) 1,  si  deve
verificare che l'intervento di blocco avvenga ad una  temperatura  di
valore minore o uguale a tb. 
La verifica  di  cui  sopra  si  ripete  cinque  volte  sullo  stesso
prototipo. 
7.2.2.5. Dopo esposizione degli elementi sensibili per un periodo  di
un'ora a temperatura superiore del 15% a quella di taratura nominale,
si ripete la prova di cui al punto 7.2.2.1. 
Il  nuovo  valore  medio  di  temperatura  di  intervento  non   deve
discostarsi da  tn  di  oltre  il  40%  dell'ampiezza  del  campo  di
tolleranza. 
7.2.3. Verifica della sicurezza positiva a temperatura  ambiente:  La
verifica viene effettuata come indicato al punto 7.1.3. 
7.3. Qualora uno dei prototipi del dispositivo scelto  per  le  prove
non soddisfi le condizioni imposte, e' consentita la riprova su altri
due esemplari. 
8. VERIFICA MECCANICA DEL DISPOSITIVO. 
8.1. La costruzione del dispositivo deve garantire il permanere delle
caratteristiche meccaniche anche a seguito di un  congruo  numero  di
interventi ripetitivi  da  eseguirsi  in  sede  di  omologazione  del
prototipo, alla fine dei quali verra' constatata  la  integrita'  dei
meccanismi. 
Il  numero  degli  interventi  verra'  proposto  dal  costruttore   e
approvato dall'ISPESL in sede di approvazione del progetto. 
8.2. Le prove di cui al punto 8.1. dovranno essere effettuate su  uno
dei prototipi gia' sottoposti alle prove di funzionalita'. 
9. CERTIFICAZIONI E CONTROLLI. 
9.1. Dopo l'esito favorevole delle verifiche e delle  prove  eseguite
sui prototipi, l'ISPESL o altro organismo notificato  dei  Paesi  CEE
rilascia l'attestato di omologazione del dispositivo. 
9.2. L'ISPESL o  altro  organismo  di  cui  al  punto  9.1.,  che  ha
rilasciato l'attestato di omologazione, si  riserva  la  facolta'  di
eseguire  accertamenti,  anche  senza  preavviso,  sulla   produzione
corrente per verificare la rispondenza della produzione di serie  dei
dispositivi al modello omologato. 
9.3. In ogni caso, le prove di cui ai punti 6., 7. e 8. devono essere
ripetute ogni cinque anni. 
10. INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE. 
10.1. Su ogni singolo dispositivo devono essere riportati i  seguenti
dati: 
1) sigla di identificazione del costruttore; 
2) sigla di identificazione del modello del dispositivo; 
3) temperatura nominale di taratura tn. 
10.2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato dal  certificato  del
costruttore che deve contenere i seguenti dati: 
1) elementi di identificazione del dispositivo; 
2) temperatura nominale tn; 
3) campo di tolleranza; 
4) dichiarazione del costruttore dell'avvenuta 
  verifica al banco del valore della temperatura nominale di taratura 
   tn per ogni esemplare 
  posto in commercio, identificabile con gli elementi 
  di cui al punto 10.1; 
5) dichiarazione e data di prova idraulica, su ogni valvola, a 1,5 
   volte la pressione massima di impiego; 
6) istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione. 
11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DEL
DISPOSITIVO. 
11.1. All'atto della richiesta di omologazione, il costruttore  o  la
ditta importatrice  deve  presentare  all'ISPESL  o  altro  organismo
notificato  dei  Paesi   CEE   domanda   corredata   dalla   seguente
documentazione in triplice copia: 
 a) disegno costruttivo del dispositivo; 
 b) relazione tecnica esplicativa del funzionamento del dispositivo; 
 c) dichiarazione relativa alle caratteristiche costruttive del 
   dispositivo di cui al punto 4; 
 d) schema e relazione tecnica esplicativa dell'eventuale impianto di 
   prova presso il costruttore. 
12. Tutta la  documentazione  deve  essere  firmata  dal  progettista
regolarmente iscritto  all'albo  professionale,  secondo  le  vigenti
disposizioni di legge. Ai fini del presente decreto sono riconosciuti
e  ammessi  i   prodotti   in   oggetto   legalmente   fabbricati   e
commercializzati in altro Stato membro della Comunita'  Europea,  che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente a  quello  garantito
sulla  base  delle  disposizioni,  specifiche  tecniche  e  standards
previsti dalla normativa italiana in materia. 
Nel caso di dispositivi importati da altri Stati membri della CEE, la
relativa documentazione puo' essere firmata dal fabbricante o  da  un
tecnico abilitato secondo la normativa vigente nel Paese  di  origine
del prodotto. 
 
          Nota al punto 1.1 dell'allegato:
             - Per il D.M. 1' dicembre 1985 si veda nelle premesse al
          presente decreto.